Anac: inconferibile l’incarico di Presidente di Agenzia di Enti Locali al Sindaco di uno dei Comuni soci

Con la Delibera n. 34 del 5 febbraio 2025, Anac ha stabilito l’inconferibilità dell’incarico di Presidente del CdA di un’Agenzia interamente partecipata da Enti Locali al Sindaco di uno dei Comuni soci. La decisione si basa sull’art. 7, comma 2, lett. d), del Dlgs. n. 39/2013, in quanto l’Ente è qualificato come Ente di diritto privato in controllo pubblico

Una Notizia, pubblicata in data 17 febbraio 2024 sul sito di Anac, rende noto che l’Autorità ha stabilito, con la Delibera n. 34 del 5 febbraio 2025, l’inconferibilità dell’incarico di Presidente del Consiglio d’Amministrazione (CdA) di un’Agenzia interamente partecipata da Enti Locali al Sindaco di uno dei Comuni soci. La decisione si basa sull’art. 7, comma 2, lett. d), del Dlgs. n. 39/2013, in quanto l’Ente è qualificato come Ente di diritto privato in controllo pubblico.

Motivazioni della decisione

L’Istruttoria condotta dall’Anac ha evidenziato che:

  • il CdA e il suo Presidente esercitano poteri di gestione e amministrazione attiva, non limitandosi a funzioni di rappresentanza o indirizzo politico.
  • Il Presidente dell’Agenzia è titolare del potere di firma sociale e di nomina di procuratori speciali, senza la presenza di un Direttore generale con poteri gestionali.
  • L’incarico rientra nella categoria degli Amministratori di Enti privati in controllo pubblico.

Coinvolgimento del Comune nella nomina

L’Assemblea dei soci, comprendente anche il Comune del Sindaco nominato, ha deliberato la nomina del CdA e del suo Presidente all’unanimità. Sebbene nessun Comune detenesse una partecipazione maggioritaria, ogni socio ha contribuito alla decisione, determinando una co-conferenza dell’incarico.

Precedenti giurisprudenziali e orientamenti Anac

L’Anac richiama la propria Delibera n. 553 del 2018 e la Sentenza del Tar Lazio n. 12314/2019, che chiariscono come il Dlgs. n. 39/2013 non richieda una partecipazione di controllo attribuita a un’unica Amministrazione. Anche quando il controllo è esercitato da più Enti pubblici, la Società partecipata mantiene la qualifica di Ente di diritto privato in controllo pubblico.

Conclusione: inconferibilità e nullità dell’Atto

L’Anac ha dunque accertato che il Comune, tramite il proprio Sindaco, ha concorso alla nomina del CdA e, quindi, del proprio rappresentante come Presidente dell’Agenzia, configurandosi come Ente co-conferente dell’incarico.

Di conseguenza, l’Autorità dichiara l’inconferibilità dell’incarico, sancendo la nullità ex-lege dell’Atto di conferimento.