Anac: spetta a Rpct vigilare su rispetto di inconferibilità e incompatibilità incarichi, ma Autorità può sempre esercitare potere di vigilanza

Con il Comunicato del Presidente del 23 aprile 2024, Anac ha ribadito che spetta ai Responsabili Anticorruzione il compito di curare il rispetto delle disposizioni sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Anac può però sempre esercitare un generale potere di vigilanza sul rispetto di tali disposizioni, anche con l’esercizio di poteri ispettivi

Spetta ai Responsabili Anticorruzione (Rpct) il compito di curare il rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi secondo quanto stabilito dal Dlgs. n. 39/2013. Anac, nella sua qualità di Autorità di garanzia e controllo, può però sempre esercitare – come confermato anche da 2 recenti Pronunce del Tar Lazio – un generale potere di vigilanza sul rispetto di tali disposizioni, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

È quanto ribadito dall’Autorità Anticorruzione attraverso il Comunicato del Presidente 23 aprile 2024, indirizzato all’attenzione dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e degli Enti di diritto privato in controllo pubblico.

Tenuto conto di tale riparto di competenze, spetta dunque ad Anac, in ultima istanza – ha precisato l’Autorità – anche il potere di vigilare sulla corretta applicazione dello stesso art. 15 (che disciplina i poteri, le azioni e le attribuzioni del Responsabile Rpct, ivi compreso il dovere di segnalare all’Autorità i casi di possibile violazione della normativa). Tale potere sussiste, sia nei casi in cui il procedimento di contestazione sia stato avviato internamente all’Ente dall’Rpct (cosiddetta ‘vigilanza interna’), che nei casi in cui tale procedimento sia stato avviato d’ufficio da Anac. Ciò comporta che le valutazioni dell’Autorità contenute nei propri atti di accertamento superano quelle errate eventualmente compiute dai Responsabili Rpct dei singoli Enti”.