Nella Sentenza n. 67 del 12 gennaio 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, l’aggiudicazione provvisoria, quale atto che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario della gara, non costituisce provvedimento conclusivo del procedimento, facendo nascere in capo all’interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso. Pertanto detta aggiudicazione, al contrario di quella definitiva, è inidonea ad attribuire in modo stabile il bene della vita, ed alla stazione appaltante è quindi riconosciuta la possibilità di procedere alla sua revoca o al suo annullamento, ovvero ancora di non procedere affatto all’aggiudicazione definitiva. Quindi, in altri termini, prima dell’aggiudicazione definitiva, non essendovi alcuna posizione consolidata dell’Impresa concorrente, l’Amministrazione ben può provvedere anche in via implicita all’annullamento o alla revoca dell’aggiudicazione disposta in via provvisoria in favore di un concorrente, senza che sussista l’obbligo di attivare una specifica partecipazione procedimentale con quest’ultimo.




