Nella Delibera n. 70 dell’8 ottobre 2015 della Corte dei conti Liguria, un Comune ha chiesto un parere inerente ai rapporti intercorsi con il proprio Tesoriere, relativamente all’estensione dell’anticipazione di cassa dai 3 ai 5 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi 3 Titoli di entrata del bilancio. La Sezione rileva che la normativa che disciplina la materia è l’art. 2 del Dl. n. 4/14, il quale ha introdotto un limite più elevato dell’anticipazione di cassa, al fine di consentire agli Enti Locali di procedere al pagamento dei debiti da transazioni commerciali. I Giudici precisano che, in forza di tale disposizione, i Tesorieri hanno l’obbligo di concedere un’anticipazione di Tesoreria di ulteriori 2 dodicesimi, oltre ai 3 dodicesimi già previsti dal Tuel, purché tale somma sia finalizzata al pagamento dei debiti da transazioni commerciali.





