L’11 agosto 2022, con la Notizia pubblicata sul proprio sito istituzionale e in riferimento alla Delibera n. 377/2022, Anac precisa che la verifica di eventuali conflitti di interesse deve essere effettuata scrupolosamente anche nell’ambito degli affidamenti gestiti mediante Albo fornitori, con particolare riferimento agli affidamenti diretti.
Attraverso la predetta Delibera infatti, l’Autorità ha richiamato un Comune laziale per aver svolto 2 affidamenti diretti in contrasto con le norme sulla gestione del conflitto di interesse, raccomandando al Comune “una generale rivisitazione delle modalità di verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici iscritti all’Albo dei fornitori e aggiudicatari di affidamenti diretti e, più in generale, una più scrupolosa applicazione della disciplina relativa alla gestione di eventuali conflitti di interesse, nell’ambito degli affidamenti gestiti mediante Albo fornitori, con particolare riferimento agli affidamenti diretti”.
L’Autorità ha ricevuto una segnalazione su un presunto conflitto di interesse tra una dipendente di una Società “in house” comunale e un Appaltatore, affidatario di alcuni contratti di appalto da parte dell’Ente “in house”. In particolare, la dipendente era anche Amministratrice unica e legale rappresentate della Società appaltatrice. Durante i rilievi, l’Autorità ha rilevato criticità sulle modalità di gestione dell’Albo dei fornitori e sulle le modalità di verifica del possesso dei requisiti degli Aggiudicatari.
Anac ricorda che il personale della Stazione appaltante “è tenuto a rendere la dichiarazione di (in)sussistenza di situazioni di conflitto di interesse al momento dell’assunzione dell’incarico. Tali obblighi sono estesi anche agli affidamenti sotto soglia comunitaria e assumono una particolare importanza in riferimento agli affidamenti diretti caratterizzati dal fatto che la scelta dell’Aggiudicatario è effettuata dal personale della stazione appaltante in modo appunto ‘diretto’, in assenza di confronto competitivo”.
Come ha precisato l’Anac con la Delibera n. 377/2022, in caso di affidamento diretto la Stazione appaltante è tenuta ad una attenta applicazione delle regole poste a presidio e prevenzione del conflitto di interesse. Questo è motivato dal fatto che tale affidamento rientra in procedure caratterizzate da un ridotto o assente confronto competitivo e nelle quali l’Operatore economico è scelto discrezionalmente e direttamente dal personale della stazione appaltante.
Le regole poste a presidio e prevenzione del conflitto di interesse di conseguenza devono essere rispettate anche nel caso in cui la Stazione appaltante utilizzi un Albo fornitori per l’assegnazione di affidamenti diretti.