Appalti “a corpo”: conta il prezzo finale offerto

Nella Sentenza n. 5161 del 3 settembre 2018 del Consiglio di Stato, la questione controversa riguarda una Società, la quale ha bandito una gara per l’affidamento a corpo di alcuni lavori di manutenzione straordinaria. I Giudici sottolineano che in siffatta tipologia di appalti il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è quindi il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel cd. “Elenco prezzi”, tratti dai listini ufficiali (che possono essere oggetto di negoziazione o di sconti sulla base di svariate circostanze), hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni contenute nel cd. “Elenco prezzi” sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi dal contratto da stipulare. Ciò peraltro trova conferma nell’art. 59, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, del Dlgs. n. 163/2006), stabilisce che “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”. In definitiva quindi, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il cosiddetto “Elenco prezzi” analitico risulta irrilevante.
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