L’art. 38, lett. m-quater ), del “Codice dei contratti pubblici” costituisce causa ostativa di partecipazione alle procedure di gara nel caso in cui più Imprese siano fra loro in rapporto di controllo o collegamento sostanziale (ai sensi dell’art. 2359 Cc.), ove tale situazione di fatto comporti l’imputabilità delle offerte rese nella medesima gara ad un medesimo centro decisionale.
Non è quindi vietata, in sé, la partecipazione alla medesima procedura di imprese fra loro in detti rapporti, purché le stesse non abbiano previamente (e illecitamente) concordato fra loro l’importo dell’offerta da produrre in gara. Tale condotta, volta ad
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