Appalti: il punto di Palazzo Spada sul contratto di avvalimento

Nella Sentenza n. 23 del 4 novembre 2016, il Consiglio di Stato si esprime sul contratto di avvalimento nelle gare pubbliche. Nello specifico, i Giudici rilevano che l’art. 49 del Dlgs. n. 163/06 e l’art. 88 del Dpr. n. 207/10, in relazione all’art. 47, della Direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano ad un’interpretazione tale da rappresentare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi, quale quella nel caso di specie, in cui una parte dell’oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo precisamente determinata, fosse comunque agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 del Codice civile. In tali ipotesi, neppure sussistono i presupposti per fare applicazione della teorica cd. del “requisito della forma/contenuto”, non venendo in rilievo l’esigenza (tipica dell’enucleazione di tale figura) di assicurare una particolare tutela al contraente debole attraverso l’individuazione di una specifica forma di “nullità di protezione”.Le conclusioni di cui sopra trovano applicazione, non riconoscendosi ragioni in senso contrario, anche nel caso di categorie che richiedono particolari requisiti di qualificazione come la OS18A (riguardante “la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture di acciaio”).