Appalti: illegittima l’esclusione automatica dell’operatore economico per carenza dei requisiti da parte di un subappaltatore

Nella Sentenza C-395/18 del 30 gennaio 2020 della Corte di Giustizia europea, i Giudici comunitari hanno affermato che l’art. 57, paragrafo 4, lett. a), della Direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e che abroga la Direttiva 2004/18/CE, non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale l’Amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l’obbligo, di escludere l’operatore economico che ha presentato l’offerta dalla partecipazione alla procedura di gara, qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nell’offerta venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con l’art. 57, paragrafo 6, della medesima Direttiva, nonché il Principio di proporzionalità, ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione.
Nel caso di specie, la Corte ritiene non confliggente con il citato art. 57, paragrafo 4, lett. a), l’art. 80, comma 5, lett. i), del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”) in virtù del quale la stazione appaltante può escludere dalla gara l’operatore economico che ha presentato l’offerta nel caso in cui uno dei subappaltatori menzionati nell’offerta non abbia presentato la certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 (relativo al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito, stante la possibilità di sostituzione del subappaltatore, prevista dall’art. 105, comma 12, del Dlgs. n. 50/2016.
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