Interessante pronuncia del Tar Lazio Roma, Sezione III, 13 luglio 2015, n. 9346 in merito all’estensione dei poteri sanzionatori dell’Anac, e alla relativa procedura di applicazione degli stessi alle imprese.
Nel caso sottoposto al Giudice romano, infatti, l’Impresa denuncia la violazione del termine massimo di conclusione del procedimento sanzionatorio (pari a 180 giorni), previsto dal precedente Regolamento sulle attività sanzionatorie (confermato sul punto dal nuovo Regolamento abrogativo del primo, emanato in data 26 febbraio 2014), in quanto Anac aveva prorogato unilateralmente detto termine: “l’Autorità, a seguito dell’acquisizione di nuovi elementi forniti dalla S.A. … ha disposto la “riapertura dei termini istruttori” disponendo una proroga di essi pari a gg. 90 per approfondimenti istruttori relativi alle circostanze segnalate dal Comune di San Giorgio a Cremano”.
Si fa riferimento al potere sanzionatorio di Anac, ovvero al potere che l’Autorità attiva in caso, ad esempio, di false dichiarazioni, e che si estrinseca soprattutto mediante iscrizione dell’Impresa al casellario (con possibile comminatoria di inibizione alla partecipazione a gare pubbliche) e/o con sanzioni pecuniarie.
A seguito del rilievo, da parte di una stazione appaltante, di una circostanza meritevole di segnalazione ad Anac a fini sanzionatori (falsa dichiarazione, risoluzione di un contratto d’appalto per grave inadempimento, etc.), l’Autorità è tenuta ad intraprendere autonomo procedimento al fine di valutare elementi oggettivi e soggettivi della circostanza segnalata.
Nel caso specifico, il Tar sottolinea che non è previsto nel Regolamento alcuna facoltà di proroga del termine finale di conclusione del procedimento da parte dell’Autorità, bensì la sola possibilità di sospendere il predetto termine di 180 giorni in caso di necessità istruttorie: “la proroga disposta non appare conforme alla previsione dell’art. 6 del Regolamento citato, in quanto, in primo luogo, per il caso di necessità di ulteriori approfondimenti istruttori (o di richiesta di audizione ad opera della parte) la norma “de qua” non contempla l’esercizio del potere di proroga ma, diversamente, la sospensione dei termini per il periodo necessario all’incombente”.
Nella fattispecie, inoltre, il Tar rileva altresì che non vi era alcuna concreta necessità di prorogare detto termine a fini istruttori.
Si conferma quindi che il potere sanzionatorio di Anac, come qualsivoglia procedimento amministrativo, è soggetto a stretta regolamentazione, violata la quale ne consegue l’improcedibilità dell’azione sanzionatoria.
di Mauro Mammana
Tar Lazio Roma, Sezione III – Sentenza 13 luglio 2015, n. 9346