Nella Sentenza C-203/14 del 6 ottobre 2015 della Corte di Giustizia europea, i Giudici rilevano che l’art. 1, della Direttiva 2004/18/Ce, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “operatore economico” di cui al comma 2 di tale disposizione comprende le Amministrazioni pubbliche, che possono quindi partecipare a gare d’appalto pubbliche, se e nei limiti in cui siano autorizzate a offrire su un mercato taluni servizi dietro corrispettivo. Inoltre, i Giudici statuiscono che l’art. 52 della Direttiva 2004/18 deve essere
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