Nella Sentenza n. 514 del 9 dicembre 2019 del Tar Friuli Venezia Giulia, la questione controversa riguarda le procedure negoziate poste al di sotto della soglia comunitaria. In particolare, i Giudici affermano che nelle procedure negoziate poste al di sotto della soglia comunitaria non è consentito l’ingresso di Ditte non inizialmente selezionate dall’Amministrazione. Infatti, si legge nella Sentenza che “consentire […] ad ogni operatore economico, non invitato dall’Amministrazione, ma che sia venuto a conoscenza degli inviti (e, dunque, dell’esistenza di una procedura), di presentare la propria offerta significa, di fatto, ribaltare la sequenza descritta [ndr.: delineata dal art. 36 del Dlgs. n. 50/2016] e ripristinare l’ordinarietà, ma in palese contrasto con le indicazioni normative. […] Le quali, poi, si giustificano perché la procedura – di valore inferiore alle soglie comunitarie (anche se, invero, non certo modesta in senso assoluto) – possa svolgersi più rapidamente; rapidità – inutile negarlo – che deriva anche dal numero, che si vuole limitato, dei partecipanti”.




