Durante la seduta di Consiglio del 20 ottobre 2021, Anac ha ribadito che il divieto indiscriminato al ricorso del subappalto nelle procedure di gara non è conforme alla normativa vigente.
Anac lo ha ribadito in riferimento al caso sollevato da un imprenditore escluso da una gara per aver indicato nell’offerta economica l’intenzione di affidare parte delle opere impiantistiche/edili in subappalto nella misura non superiore del 40%.
Anac ha dichiarato il divieto assoluto di porre clausole che vietino l’uso di subappalto. Ha inoltre stabilito come non conforme alla normativa di settore l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che ne ha manifestato l’intenzione. Tale esclusione risulta nulla – motiva Anac – “per violazione del Principio di tassatività delle cause di esclusione, in forza del quale i bandi e le lettere d’invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal ‘Codice’ e da altre previsioni di legge”.
Ciò che sostiene Anac è avvalorato anche dalla Pronuncia del Consiglio di Stato n. 8088/2019 e della Corte di Giustizia 26 settembre 2019, che ha censurato il limite quantitativo al subappalto in quanto si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di apertura alla concorrenza e di favorire l’accesso alle piccole e medie Imprese agli appalti pubblici.
L’Autorità ha quindi ribadito come “il divieto assoluto di subappalto si ponga in contrasto con l’obiettivo di facilitare l’accesso al mercato delle imprese, ostacolando l’esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi e precludendo agli stessi committenti pubblici di ottenere un numero più alto e diversificato di offerte”.




