Appalti pubblici: definizione di “servizi analoghi”

La Sentenza n. 5530 dell’11 novembre 2014 del Consiglio di Stato si esprime sui “servizi analoghi”, statuendo che per servizi analoghi si intendono quelli attinenti allo stesso settore dell’appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee. I Giudici osservano che la giurisprudenza in materia risulta costantemente orientata nel senso di considerare che l’esclusione dalla valutazione, come servizio non analogo a quello oggetto della gara di appalto, di un servizio che nondimeno con quello presenti alcuni aspetti in comune deve fondarsi su di una motivazione logica, puntuale e ragionale, coerentemente del resto alla finalità che giustifica la richiesta ai concorrenti di una gara di appalto di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici ma solo analoghi a quelli oggetto dell’appalto, finalità rintracciabile nell’acquisizione da parte dell’Amministrazione appaltante dell’adeguata conoscenza della precedente attività svolta dai concorrenti e nella conseguente possibilità di apprezzare, in concreto, la loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, costituendo le precedenti esperienze significativi elementi sintomatici in tal senso. Quindi, risulta corretto affermare che per “servizi analoghi” vadano intesi quelli attinenti allo stesso settore dell’appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee.