Appalti: se manca l’indicazione degli oneri di sicurezza non c’è l’esclusione automatica

La Sentenza n. 1624 del 6 ottobre scorso del Tar Calabria si è espressa sull’affidamento di un appalto collegato all’indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza per rischi specifici. I Giudici osservano che nel “Codice dei contratti” non c’è alcun riferimento specifico all’esclusione dalla gara per chi in tal senso non provvede. I Giudici riflettono sul fatto che può succedere che in un certo tipo di appalto il pericolo sia pari a zero, come nella fattispecie in esame, e pertanto in questo caso è stato applicato il principio secondo cui bisogna favorire e non ostacolare la partecipazione delle imprese alla gara laddove la specificazione dell’impresa interessata è stata ritenuta congrua e ragionevole dall’Amministrazione in relazione al tipo di gara. In conclusione, anche se la materia resta comunque controversa, il Tar afferma che l’aggiudicazione dell’appalto deve essere confermata all’impresa che ormai conta di avere diritto ad eseguire i lavori anche se all’esito della procedura si scopre che come concorrente non ha indicato nell’offerta gli oneri di sicurezza per rischi specifici.