Appalto di lavori sotto la soglia comunitaria: oneri di pubblicità

Nel Parere n. 55 del 22 aprile 2015, l’Anac afferma che in una procedura di affidamento di lavori sotto soglia comunitaria, è legittimo l’operato della stazione appaltante che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria abbia proceduto ad una modifica della graduatoria degli offerenti senza pubblicare sul sito informatico o comunicare al singolo concorrente l’avviso della riapertura della procedura ove abbia rispettato il principio di pubblicità delle sedute di gara e abbia proceduto a pubblicare i risultati della procedura sul proprio sito informatico.
Anac – Parere n. 55 del 22 aprile 2015
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