Nella Delibera n. 893 del 2 ottobre 2019 dell’Anac, la questione controversa ha ad oggetto la clausola di un bando di gara (procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di vigilanza armata e Servizi aggiuntivi presso le sedi delle Aziende sanitarie ed ospedaliere di una Regione suddivisa in n. 16 lotti), in cui era previsto che ogni concorrente potesse presentare un’offerta per un numero massimo di 8 lotti, con un limite di 4 aggiudicabili e in caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda sarebbe stata considerata come presentata per gli 8 lotti di maggiore dimensione.
L’Anac chiarisce che la possibilità di aggiudicare autonomamente i singoli lotti è incompatibile con la configurazione di una gara unitaria poiché le singole procedure di aggiudicazione sono dirette a tanti contratti di appalto quanti sono i lotti. Se ciascun lotto può essere aggiudicato a concorrenti diversi, non ci si trova di fronte ad un appalto unitario e se non vi è appalto unitario non vi può essere unicità della gara. Il carattere non unitario della gara suddivisa in più lotti comporta che il bando di gara si configura quale “atto ad oggetto plurimo”, nel senso che contiene le disposizioni per lo svolgimento non di un’unica gara finalizzata all’affidamento di un unico contratto, bensì quelle per l’indizione e la realizzazione di tante gare contestuali quanti sono i lotti cui sono connessi i contratti da aggiudicare, che giunge altresì a ritenere che il reciproco condizionamento tra le aggiudicazioni dei vari lotti (come, nel caso in oggetto, il divieto di aggiudicazione di più di 4 lotti alla medesima impresa) non comporta il venir meno dell’autonomia di ciascuna procedura selettiva, volta all’affidamento del singolo lotto, in quanto detta prescrizione del disciplinare incide solo ex post, successivamente all’apertura delle offerte, e quindi dopo la redazione delle distinte graduatorie.
L’Autorità precisa che, nel caso di appalto suddiviso in più lotti diretto alla stipula di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti, l’art. 80, comma 5, lett. m), del Dlgs. n. 50/2016, è applicabile agli operatori economici partecipanti al medesimo lotto. Peraltro, il rischio che la partecipazione ai distinti lotti da parte di singole Imprese appartenenti ad un unico gruppo possa frustrare la ratio legis dell’art. 51 del Dlgs. n. 50/2016, si verifica solo provando che le singole Società facenti parte del gruppo sono prive di autonomia, decisionale ed organizzativa, non essendo sufficiente la mera appartenenza a un medesimo gruppo imprenditoriale.
In conclusione, quindi, l’Anac afferma che:
– la clausola del bando contenente i vincoli di partecipazione e aggiudicazione è conforme alla normativa di Settore;
– nel caso di appalto suddiviso in più lotti diretto alla stipula di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti, l’art. 80, comma 5, lett. m), Dlgs. n. 50/2016, è applicabile agli operatori economici partecipanti al medesimo lotto;
– l’elusione dei vincoli di partecipazione/aggiudicazione va accertata caso per caso, provando che le Imprese facenti parte del medesimo gruppo e partecipanti ai singoli lotti sono prive di autonomia decisionale ed organizzativa.