Nella Sentenza n. 663 del 1° giugno 2020 del Tar Toscana, i Giudici
chiariscono che è illegittima la Delibera che modifica – senza la previa
comparazione tra i contrapposti interessi – la destinazione urbanistica di un’area
per la realizzazione di edifici di culto destinandola a parcheggi e verde
pubblico. L’area in questione era stata acquistata da una Associazione
culturale islamica per la realizzazione di una Moschea per la quale era già
stato avviato il procedimento per ottenere il necessario permesso di
costruzione.
I Giudici precisano che la modifica della destinazione urbanistica dell’area in
questione incide su un’aspettativa del proprietario, qualificata in termini ben
più pregnanti di quanto non sia l’aspettativa del proprietario che intende
ottenere il massimo vantaggio patrimoniale dall’utilizzo del suo immobile. Infatti,
l’Associazione ricorrente intende soddisfare il diritto, proprio e degli
associati, alla libertà di culto, diritto fondamentale dell’individuo
espressamente tutelato dalla Costituzione.
Infine, i Giudici aggiungono che, nel caso di specie, quanto deliberato dal Comune in questione (resistente) frappone un rilevante ostacolo all’esercizio della “libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”.