Area acquistata per la realizzazione di un edificio di culto: illegittima la Delibera comunale che ne modifica la destinazione

Nella Sentenza n. 663 del 1° giugno 2020 del Tar Toscana, i Giudici chiariscono che è illegittima la Delibera che modifica – senza la previa comparazione tra i contrapposti interessi – la destinazione urbanistica di un’area per la realizzazione di edifici di culto destinandola a parcheggi e verde pubblico. L’area in questione era stata acquistata da una Associazione culturale islamica per la realizzazione di una Moschea per la quale era già stato avviato il procedimento per ottenere il necessario permesso di costruzione.
I Giudici precisano che la modifica della destinazione urbanistica dell’area in questione incide su un’aspettativa del proprietario, qualificata in termini ben più pregnanti di quanto non sia l’aspettativa del proprietario che intende ottenere il massimo vantaggio patrimoniale dall’utilizzo del suo immobile. Infatti, l’Associazione ricorrente intende soddisfare il diritto, proprio e degli associati, alla libertà di culto, diritto fondamentale dell’individuo espressamente tutelato dalla Costituzione.

Infine, i Giudici aggiungono che, nel caso di specie, quanto deliberato dal Comune in questione (resistente) frappone un rilevante ostacolo all’esercizio della “libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”.