Armonizzazione: variazioni di bilancio improntate alla flessibilità amministrativa

Con il Dlgs. n. 126/14 è stato composto il puzzle di competenze in materia di variazioni del bilancio armonizzato.

La nuova disciplina però entrerà in vigore gradualmente.

Nel 2015 infatti solo gli Enti sperimentatori applicheranno le nuove regole. Tutti gli altri continueranno ad effettuare le variazioni secondo l’ordinamento previgente, ad eccezione delle variazioni al “Fondo pluriennale vincolato” e di quelle conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui.

Al Consiglio dell’Ente competono i principali atti di programmazione, mentre alla Giunta e al Responsabile del Servizio “Finanziario” fanno capo gli atti amministrativi non aventi natura discrezionale che si configurano come meramente applicativi di scelte strategiche previamente deliberate.

In particolare, sono di competenza dell’Organo esecutivo le variazioni al “Piano esecutivo di gestione” e le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e le spese di personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento all’interno dell’Ente.

Durante l’esercizio provvisorio, la Giunta può effettuare variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione, consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

Inoltre, sono di competenza dell’Organo esecutivo le variazioni di cassa ed al “Fondo pluriennale vincolato” effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto, nonché tutte le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale.

Sono vietate le variazioni di Giunta compensative fra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

Il Regolamento di contabilità dovrà definire tempi e modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di cui sopra.

Novità assoluta, introdotta nell’ordinamento ad opera del Decreto correttivo, è rappresentata dall’estensione delle competenze in materia di variazioni a favore del Responsabile del Servizio “Finanziario” o, laddove disciplinato, dei singoli Responsabili del processo di spesa.

Ad essi infatti fanno capo, in ottica gestionale, le variazioni compensative del “Piano esecutivo di gestione” (Peg) fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le reiscrizioni al “Fondo pluriennale vincolato” (da comunicare alla Giunta) e le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione.

Sono inoltre oggetto di Determina dirigenziale le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di Tesoreria statale intestati all’Ente e i versamenti a depositi bancari nonché le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

L’assestamento generale dei conti, che prevede la verifica di tutte le voci di entrata e uscita, compresi il “Fondo di riserva” e il “Fondo di cassa”, viene anticipato al 31 luglio dell’esercizio in corso, in concomitanza con la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Resta invece immutato il termine del 30 novembre per la verifica finale degli stanziamenti correnti e in conto capitale, anche se il Dlgs. n. 126/14 ha introdotto la possibilità di variare il bilancio di previsione nei casi in cui esigenze di continuità gestionale lo rendano necessario.

Le variazioni che possono essere deliberate entro la fine dell’anno sono le seguenti:

  • istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
  • istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio;
  • utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
  • variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
  • variazioni delle dotazioni di cassa;
  • variazioni al “Fondo pluriennale vincolato” di competenza dirigenziale;
  • variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di Tesoreria statale intestati all’Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’Ente.

Al Tesoriere devono essere trasmesse le variazioni al bilancio di previsione mediante l’apposito Prospetto, nonché le variazioni dei residui a seguito delle operazioni di riaccertamento (ordinario e straordinario) e quelle al “Fondo pluriennale vincolato”.

Le Tabelle di seguito riportate evidenziano quanto sopra espresso.

 Cattura

Cattura 1

 

 I termini delle variazioni di bilancio

 

Termine Tipologia
31 luglio Assestamento e equilibri
30 novembre Variazioni di entrata ed uscita
31 dicembre Le seguenti tipologie di variazioni:v  istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

v  istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio

v  utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

v  variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

v  variazioni delle dotazioni di cassa

v  variazioni al fondo pluriennale vincolato di competenza dirigenziale

v  variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’Ente

di Anna Guiducci

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