L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 526 del 26 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in ordine alla fruizione del c.d. “Art-Bonus”, di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014, nel caso di erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di una struttura dedicata allo spettacolo dal vivo, da parte di una Fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro e iscritta al Registro unico del Terzo Settore, in attuazione degli artt. 45 e seguenti, del “Codice del Terzo Settore” (Dlgs. n. 117/2017).
La suddetta norma prevede un credito d’imposta (c.d. “Art-Bonus”), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello Spettacolo”. Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in 3 quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per Interventi di manutenzione, protezione e restauro di Beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali Interventi.
Come precisato nella Circolare n. 24/E del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del Dlgs. n. 42/2004), delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello Spettacolo;
– realizzazione di Interventi di restauro, protezione e manutenzione di Beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, l’Agenzia delle Entrate ha, come avvenuto sempre in passato, acquisito il Parere dal competente Ministero della Cultura, il quale ha affermato che “l’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014, prevede che siano ammissibili a ‘Art-Bonus’ erogazioni liberali per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelli esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello Spettacolo. Ai sensi della normativa vigente, dunque, in caso di realizzazione di nuove strutture destinate allo spettacolo dal vivo, il riconoscimento del credito di imposta in questione è subordinato alla sussistenza cumulativa di 3 presupposti: la natura pubblica dell’Ente destinatario dell’erogazione liberale, l’assenza di scopo di lucro e lo svolgimento esclusivo da parte dell’Ente pubblico di attività di spettacolo. Nel caso sottoposto in esame, difetta il presupposto della veste pubblicistica dell’Ente destinatario delle donazioni, trattandosi di una Fondazione privata costituita in forma di ‘Ente del Terzo Settore’. Pertanto, non si ritengono ammissibili all’Art-Bonus le erogazioni destinate al finanziamento dei lavori di realizzazione del Teatro da insediare nella cava dismessa della Fondazione di diritto privato istante”.