L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 331 del 24 maggio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine alla fruibilità del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014 (c.d. “art-bonus”), in caso di erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell’attività di conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali, svolte da una Fondazione.
La Fondazione istante, tra cui soci è presente anche un Comune, è stata istituita al fine di sviluppare la diffusione della cultura musicale, tramite la realizzazione di stagioni concertistiche e concorsi.
Nell’ambito delle sue finalità, la Fondazione, anche in collaborazione con terzi:
- persegue la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali ricevuti e delle attività museali, teatrali e musicali gestite;
- provvede all’organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e con istituzioni culturali di ricerca italiane e straniere;
- promuove lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale, in particolare della polifonia;
- si adopera per l’organizzazione di eventi, concorsi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, operazioni di recupero e restauro;
- procede all’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con enti competenti per il turismo.
Con 2 convenzioni sono stati disciplinati i rapporti tra il Comune e la Fondazione per la valorizzazione, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività culturali, con l’assegnazione all’istituto dei beni (mobili e immobili) funzionali alla realizzazione delle sue finalità.
Alla luce di quanto sopra, la Fondazione istante chiede se le erogazioni liberali destinate a ‘‘sostenere’’ complessi monumentali di appartenenza pubblica e gestiti dalla rientrino nell’ambito di applicazione del credito d’imposta in commento.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato i contenuti dell’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014, e della Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, ed ha precisato, in merito alla fattispecie in esame, di aver acquisito il parere dal competente Ministero della Cultura.
Detto Ministero, relativamente al caso in esame, ha affermato che “a seguito della modifica statutaria del 2018, il Comune esercita un controllo diretto ed esclusivo in riferimento alla funzione di conservazione, manutenzione e valorizzazione dell’intero patrimonio culturale e artistico delle città. In forza di 2 convenzioni triennali, stipulate rispettivamente nel 2018 e nel 2021, sono stati poi regolati i rapporti tra la fondazione e il Comune per la valorizzazione, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività culturali, contestualmente all’assegnazione in favore dell’istante di una pluralità di immobili funzionali allo svolgimento delle finalità statutarie, ivi comprese la Chiesa X e la Fortezza X. L’ente, dunque, risulta istituito per iniziativa prioritaria di un soggetto pubblico (il Comune), il quale esercita, ad oggi, un penetrante potere di controllo. Inoltre, la fondazione gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, in particolare i 2 complessi monumentali rappresentati dalla Chiesa X e della Fortezza X. In ragione della ricorrenza in concreto delle richiamate caratteristiche, la Fondazione, nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato, appare possedere sostanza pubblicistica. Tale conclusione è suffragata dal riscontro nella fattispecie di una serie di indici sintomatici, come indicati nella risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017: costituzione dell’ente da parte di soggetti pubblici; maggioranza pubblica dei soci e dei partecipanti; finanziamento con risorse pubbliche; gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica; assoggettamento ad alcune regole proprie della p.a. o al controllo analogo. Nel caso di specie, infatti, sussistono i seguenti caratteri: costituzione per iniziativa di un soggetto pubblico; gestione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica; sottoposizione al controllo analogo di una pubblica amministrazione. Pur in presenza dei richiamati caratteri, sintomatici della natura sostanzialmente pubblica dell’ente, è imprescindibile, altresì, l’integrazione della qualifica di istituto o luogo della cultura di cui all’art. 101 Dlgs. n. 42/2004. Pertanto, risulta necessario, ai fini dell’ammissibilità al c.d. art bonus, che l’ente di appartenenza sostanzialmente pubblica non persegua finalità istituzionali diverse, non riconducibili a quelle proprie di un istituto o luogo della cultura. In riferimento all’ente istante, essendo la sua funzione esclusiva quella della conservazione e valorizzazione dei beni culturali, non si rilevano elementi ostativi alla riconduzione della fondazione al novero degli istituti o luoghi della cultura di cui all’art. 101 Dlgs. n. 42/2004. Ne risulta che, in ragione della natura sostanzialmente pubblicistica della fondazione e della riconducibilità delle Chiesa X e della Fortezza X al novero dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, sembra potersi concludere nel senso delle ammissibilità all’agevolazione fiscale c.d. art bonus delle erogazioni liberali destinate a sostenere i richiamati complessi monumentali”.
In riferimento alla possibilità – richiesta dalla Fondazione – di perseguire i propri fini istituzionali, anche per gli altri immobili di titolarità del Comune ricevuti in comodato, approntando un sistema di contabilizzazione delle erogazioni liberali, a garanzia dei benefattori mecenati, che ne consenta una autonoma e distinta rilevazione contabile, l’Agenzia ha evidenziato che, come chiarito con la citata Circolare n. 24/E del 2014 (cfr. paragrafo 6), l’art. 1, comma 5, della Legge n. 106/2014 prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino, mensilmente, al Ministero della Cultura l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un’apposita pagina dedicata e facilmente individuabile nei propri siti web istituzionali, nonché in un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero.
Sulla base del richiesto parere del Ministero della Cultura e delle suesposte considerazioni, l’Agenzia ha quindi concluso che risultano ammissibili all’ “art-bonus” i contributi a sostegno dell’attività di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della Città affidato alla Fondazione istante, nel rispetto delle illustrate valutazioni.