L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 357 del 20 giugno 2023, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del credito di imposta denominato “Art–Bonus”, di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014.
Nel caso di specie, la legge istitutiva di una Fondazione ha assegnato alla stessa la gestione del patrimonio storico, culturale, religioso e paesaggistico di pertinenza sabauda ed ereditato dallo Stato repubblicano con il compito di assicurarne la salvaguardia.
Lo Statuto della Fondazione è stato approvato con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
La Fondazione, per il perseguimento dei propri fini statutari, programma sistematicamente Interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione del proprio patrimonio, anche di rilevante entità economica e finanziaria e, più in generale, sviluppa la propria attività istituzionale, volta alla valorizzazione degli Istituti e Luoghi della cultura costituenti il proprio patrimonio, anche con la gestione museale dei propri siti e complessi monumentali e con la conservazione e gestione del rilevante patrimonio bibliotecario archivistico risalente nei secoli.
Ciò premesso, la Fondazione ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità per chi effettua erogazioni liberali per il sostegno delle attività dalla stessa svolte, di fruire del credito d’imposta (c.d.”Art-bonus”) e, in particolare, se:
- gli Interventi di manutenzione, protezione e restauro sui beni costituenti patrimonio della Fondazione rientrano tra quelli che danno diritto all’agevolazione in parola;
- la Fondazione rientra tra gli Istituti e i Luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
L’art. 1 del Dl. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014, al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. “Art-bonus”), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.
Tale credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali Interventi.
Come precisato nella Circolare n. 24/E del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
· Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
· sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di “appartenenza pubblica” (come definiti dall’art. 101 del Dlgs. n. 42/2004), delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione;
· realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
· realizzazione di Interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, l’Agenzia delle Entrate ha acquisito come sempre il Parere dal competente Ministero della Cultura.
Detto Ministero ha affermato che “la Fondazione è riconducibile al novero delle persone giuridiche di diritto pubblico non economico. L’Ente infatti presenta i seguenti caratteri: risulta istituito per disposizione legislativa; è sottoposto al controllo della Corte dei conti; è soggetto alla vigilanza di un Comitato i cui componenti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell’Interno e dal Presidente della Regione. Inoltre, la Fondazione gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica. In ragione della ricorrenza in concreto delle richiamate caratteristiche e della finalità istituzionale dell’Ente (valorizzazione degli Istituti e Luoghi della cultura costituenti il proprio patrimonio), la Fondazione rientra nel novero degli Istituti o Luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Dlgs. n. 42/2004. Ne risulta che sembra potersi concludere nel senso della Ammissibilità all’agevolazione fiscale c.d. ‘Art-bonus’ delle erogazioni liberali destinate a Interventi di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio pubblico vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione”.
Sulla base del citato parere, l’Agenzia ha ritenuto ammissibili all’agevolazione fiscale “Art-bonus” i contributi a sostegno dell’attività di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio della Fondazione istante.







