“Art-bonus”: ribadito che il credito non è riconoscibile a Fondazioni che non possono essere qualificate “Organismi di diritto pubblico”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 48 del 12 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti in ordine alla fruizione del cosiddetto “Art-bonus” (il credito d’imposta di cui all’art. 1 del Dl. n. 83/2014) per erogazioni liberali concesse ad una Fondazione che ritiene di poter essere qualificata quale “Organismo pubblico”, finalizzate alla “realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la norma citata prevede un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)”. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 1 stabilisce che il credito d’imposta è altresì riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”.

In sostanza, come precisato anche nella Circolare n. 24/E del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del “Codice dei beni culturali” di cui al Dlgs. n. 42/2004), delle Fondazioni lirico sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, come chiarito con la Risoluzione n. 136/E del 2017, lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:

  • è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
  • è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
  • gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
  • è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
  • è sottoposto al “controllo analogo” di una Pubblica Amministrazione.

In presenza di una o più di dette caratteristiche, l’Agenzia ha ritenuto che gli Istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di Fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.

Con riferimento alla fattispecie in esame, l’Agenzia ha acquisito un parere dal competente Ministero dei Beni e delle Attività culturali, concludendo, in linea con il parere reso dal Ministero medesimo, che sulla base degli elementi forniti dalla Fondazione teatrale istante, questa “non sembra avere caratteristiche tali da consentire l’assimilazione ad un Ente o ad una Istituzione pubblica, non emergendo una prevalente componente ‘pubblica’ nella costituzione e nella gestione” della stessa.

di Francesco Vegni