“Art-bonus”: una nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate illustrativa dell’agevolazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi, in materia di “Art-bonus”, credito d’imposta introdotto dall’art. 1 del Dl. n. 831/2014

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023, sentito il Ministero della Cultura competente per materia, ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi, alla luce, sia delle modifiche normative, che delle richieste pervenute da parte dei contribuenti, in materia di “Art-bonus”, credito d’imposta introdotto dall’art. 1 del Dl. n. 831/2014.

Tali chiarimenti fanno seguito a quelli già forniti con la Circolare n. 24/E del 2014 e con le Risoluzioni n. 87/E del 2015, n. 136/E del 2017 e n. 40/E del 2020, nonché con le Risposte ad Istanze d’Interpello, su questa Rivista periodicamente commentate, e recepite dalla Circolare in esame. Ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione dell’agevolazione sono presenti sul Portale Artbonus del Ministero, nella Sezione “FAQ4”.

Nel rinviare alla lettura della Circolare, ricordiamo che il citato art. 1 ha introdotto tale credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello Spettacolo.

Il credito d’imposta, denominato appunto “Art-bonus”, è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti (anche privati) concessionari o affidatari di beni (quali, ad esempio, collezioni museali o edifici di interesse culturale o luoghi di cultura) di appartenenza pubblica oggetto di tali Interventi.

L’agevolazione in esame, originariamente prevista in via temporanea per i periodi di imposta dal 2014 al 2016, è stata dapprima oggetto di proroga e poi resa permanente, con l’art. 1, comma 318, lett. a), della Legge n. 208/2015.