Assegnazioni sedi farmaceutiche: agevolazioni per i giovani per le sedi messe a concorso

Consiglio di Stato, Sez. III, 3 luglio 2019 n. 4566
L’art. 11, comma 7, del Dl. n. 1/2012 intende favorire l’accesso da parte dei farmacisti più giovani, che non possono vantare una lunga esperienza professionale, all’assegnazione delle sedi farmaceutiche messe a concorso.
La ratio dell’art. 11, comma 7, del Dl. n. 1/2012, intesa ad aprire il “mercato” delle sedi farmaceutiche alla gestione di soggetti che, singolarmente e in via ordinaria, difficilmente potrebbero accedervi, non estromette i farmacisti dotati, singolarmente, di maggiore esperienza, che non solo, possono scegliere di partecipare anche essi al concorso straordinario in forma associata, cumulando i titoli posseduti fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal Dpcm. n. 298/1994, ma possono comunque concorrere all’assegnazione delle sedi in via ordinaria, secondo le norme generali dell’ordinamento generale farmaceutico.
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