Sul sito del Mef è stata pubblicata la Circolare n. 24 del 16 giugno 2022, riguardante la nuova rivalutazione dei limiti dei livello di reddito familiare da considerare, elaborati sulla base del reddito conseguito nel 2022, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.
Il Provvedimento fa riferimento all’art. 2, comma 12, del Dl. n. 69/1988, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, che dispone la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. La variazione percentuale rilevata dall’Istat, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2023, risulta pari all’8,1%. In relazione alla suindicata rivalutazione l’Inps, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della Legge n. 296/2006, con Circolare n. 55 del 9 giugno 2023, ha diramato le Tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2022, ai fini della corresponsione dell’assegno.
Nella Circolare si fa presente che il Dlgs. 21 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico prevedendo, all’art. 10, comma 3, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione tra l’altro delle prestazioni previste dall’art. 2 del Dl. n. 69/1998. Pertanto, restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni del predetto assegno per il nucleo familiare per i nuclei diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione dei nuovi livelli di reddito familiare riguarda esclusivamente le Tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
In allegato alla Circolare sono pubblicate le Tabelle di riferimento Inps 2023-2024 ed il Modello di domanda.




