Assegno temporaneo per figli minori: le modalità di richiesta e i requisiti di accesso

Con la Circolare n. 93/2021 dell’Inps si comunicano le Istruzioni contabili e le Modalità di accesso relative al cosiddetto “Assegno temporaneo per i figli minori” introdotto dal Dl. n. 79/2021 (vedi Entilocalinews n. 24 del 14 giugno 2021), pubblicato nella G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021.

L’Assegno è erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni (incluso i figli minori adottati e in affido preadottivo) in via temporanea sulla base dei Decreti attuativi della Legge n. 46/2021 a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. L’Assegno spetta ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del Dl. n. 69/1998.

La domanda di “Assegno temporaneo per i figli minori” dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • Portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla homepage del sito www.inps.it;
  • Contact Center Integrato”, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’Imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un Isee in corso di validità, calcolato ai sensi dell’art. 7 del Dpcm. n. 159/2013, secondo la Tabella di cui all’art. 2 del Dl n. 79/2021”.

L’importo mensile di “Assegno temporaneo per i figli minori” è determinato sulla base della Tabella allegata al Dl. n. 79/2021 (vedi Entilocalinews n. 24 del 14 giugno 2021), che individua i livelli di Isee e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

In particolare, nella Tabella:

  • si prevede una soglia di Isee pari a Euro 7.000, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a Euro 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a Euro 217,8 per figlio in caso di nuclei numerosi;
  • si prevede una soglia massima pari a Euro 50.000 di Isee, oltre la quale la misura non spetta”.

Gli importi di Assegno temporaneo sono maggiorati di Euro 50 per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.