Assoluzione del Sindaco e del Dirigente accusati di aver illegittimamente disposto il rimborso delle spese legali sostenute dall’ex Sindaco

Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello – Sentenza n. 181 del 2 novembre 2020

Oggetto

Assoluzione del Sindaco e del Dirigente di un Comune, accusati di aver disposto il rimborso delle spese legali sostenute dall’ex Sindaco, assolto: modifica Sentenza di condanna della Sezione territoriale per l’Emilia-Romagna n. 164/2018.

Fatto

Nel 2009 ha avuto inizio la vicenda giudiziaria del Sindaco di un importante Comune emiliano, accusato di peculato (unitamente al Dirigente del Settore “Urbanistica”). 

Con nota del marzo 2014 l’ex Sindaco “aveva chiesto l’ammissione al patrocinio legale a carico dell’Amministrazione. Il Comune, con nota del Dirigente del Settore II …comunicava .. che il Sindaco aveva preso atto della nomina del Legale e del preventivo proposto, rimandando l’assunzione dell’onere di patrocinio all’eventuale assoluzione dell’onere di patrocinio all’eventuale assoluzione con formula piena. Nell’ottobre 2015 la conclusione fu la doppia assoluzione “per insussistenza del fatto”. Nell’aprile 2017 la Dirigente del Comune disponeva, a favore dell’ex Sindaco, il rimborso delle spese di difesa relativo al procedimento penale, per un importo di oltre Euro 14.000, ed a favore del suo Legale (indicato dallo stesso ex Sindaco, quale destinatario degli importi dovuti), per un importo di oltre Euro 41.000.

La Procura contabile contesta il danno, ritenendo che il rimborso delle spese legali fosse illegittimo “perché alla fattispecie non sarebbe applicabile l’art. 86 del Dlgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 7-bis del Dl. n. 78/2015, convertito con modificazioni nella Legge 6 giugno 2015, n.125, in quanto la vicenda giudiziaria è precedente alla sua entrata in vigore e la norma non è applicabile retroattivamente”. Infatti, al Procura ritiene che “prima dell’entrata in vigore della Legge n.125/2015, nessuna norma prevedeva il rimborso agli Amministratori degli Enti Locali delle spese sostenute per la difesa in giudizio per fatti attinenti all’esercizio del mandato. Il rimborso era previsto solo a favore dei dipendenti, ai sensi dell’art. 26 del Ccnl. del Comparto Enti Locali che avevano riprodotto il contenuto dell’art. 67 del Dpr. n. 268/1987”. Quindi, secondo la Procura, “non sarebbe applicabile in via analogica la predetta disciplina vigente a favore dei dipendenti, che presuppone l’esistenza di un rapporto di impiego in senso proprio e non un rapporto onorario”.

I Giudici territoriali (Sentenza n. 164/2018) contestato principalmente l’ammontare della parcella del Legale dell’ex Sindaco. Sostengono che “si evince che sussistono sia la condotta illecita imputata dalla Procura alle convenute sia l’elemento psicologico del dolo in quanto le stesse hanno volutamente violato i propri obblighi di servizio posti a protezione del patrimonio comunale, sia in nesso di casualità tra la condotta da loro tenuta ed il danno, in quanto la gestione di tutto il procedimento ha cagionato l’illecito pagamento di spese legali di incongruo ammontare, prive di utilità per il Comune”. Viene quindi condannato l’ex Sindaco (con vincolo di solidarietà del Dirigente che ha provveduto alla liquidazione delle spese legali), al pagamento della somma di Euro 41.000 (quale ammontare delle spese legali pagate dal Comune direttamente all’Avvocato difensore dell’ex Sindaco), oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

L’interessato ricorre in appello.

I Giudici modificano la Sentenza di primo grado, assolvendo, sia l’ex Sindaco che il Dirigente del Comune (riconoscendo loro gli onorari per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, nell’importo di Euro 2.000 per ciascun appellante, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese, Iva, Cpa, a carico del Comune).

Sintesi della Sentenza 

Il ricorrente tra l’altro sostiene “l’erroneità e l’illogicità della Sentenza con riferimento alla omessa declaratoria di insussistenza dei presupposti di configurabilità dell’illecito erariale e ritenuta sussistenza di una responsabilità in capo alla C. (ex Sindaco). Carenza di motivazione e di prova in ordine all’elemento soggettivo, al nesso causale ed all’elemento soggettivo.”. Sottolinea che la Sezione avrebbe ravvisato la sua responsabilità nel mancato rispetto delle procedure per concedere il rimborso delle spese legali, e quindi in una condotta imputabile esclusivamente alla dott.ssa V. (Dirigente). Sostiene che la riconosciuta applicabilità della Legge n. 125/2015 avrebbe comportato, di per sé, l’utilità della spesa e che la valutazione, effettuata dal Giudice territoriale, in ordine alla non complessità del processo penale in cui era coinvolta sostanzierebbe una mera asserzione priva di riscontro probatorio e quindi carente sotto il profilo motivazionale. In conclusione, ha chiesto l’annullamento della Sentenza e l’assoluzione dagli addebiti svolti nei suoi confronti; in via istruttoria di disporre una Ctu contabile.

I Giudici osservano“che la materia del rimborso delle spese legali si presenta non omogenea, tenendo a mente che per i giudizi civili, penali e amministrativi è diversa a seconda che si tratti di dipendenti di amministrazioni statali (art. 18, del Dl. n. 67/1997, convertito dalla Legge n. 135/1997) ovvero di dipendenti degli Enti Locali e delle Autonomie territoriali (art. 67 del Dpr. n. 268/1987). La normativa si differenzia poi ulteriormente qualora si tratti di spese legali sostenute da dipendenti e/o amministratori pubblici nei giudizi innanzi alla Corte dei conti (art. 3, comma 2-bis, della Legge n. 20/1994 e s.m.i.). Con riguardo al rimborso delle spese legali sostenute da Amministratori degli Enti Locali, la materia risulta regolata dall’art. 7-bis, comma 1, del Dl. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, che ha novellato il comma 5 dell’art. 86 del Tuel, estendendo la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali anche ai processi civili, amministrativi e penali, in presenza di determinati requisiti. La giurisprudenza ha più volte messo in luce, come del resto desumibile dal dettato normativo, che nel nostro ordinamento non si ravvisa un principio generale che consenta di affermare, indipendentemente dalla fonte normativa settoriale e a prescindere dai limiti in cui il diritto viene confermato, l’esistenza di un generalizzato diritto al rimborso di tali spese. Difatti, l’assunzione dell’onere della spesa per l’assistenza legale ai dipendenti/amministratori degli Enti Locali non è un atto dovuto, né tantomeno automatico, ma è conseguenza di alcuni presupposti e di valutazioni che l’ente è tenuto a fare. Ne consegue che la richiesta di condanna al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale a cui il sindaco di un Comune sia stato sottoposto per fatti connessi all’esercizio del suo mandato politico (procedimento poi conclusosi con Sentenza di assoluzione), “attiene all’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo, essendo l’ente locale tenuto a far luogo al predetto rimborso ove ne ricorrano i presupposti di legge ed esulando, nel caso, apprezzamenti di natura discrezionale”.”

I Giudici sostengono che “giova richiamare, la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte dei conti secondo cui, non essendo possibile configurare un generale criterio di valutazione della colpa grave, non è sufficiente ad integrarla la semplice violazione della legge o di regole di buona amministrazione ma è necessario che questa violazione sia connotata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell’evento dannoso”. Detta colpa, infatti, “consiste nella evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d’ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in un’irrazionale imprudenza; …..non ogni comportamento censurabile può configurare gli estremi della colpa grave, ma solo quelli contraddistinti da precisi elementi qualificanti, che – nella inconfigurabilità di un criterio generale – vanno accertati caso per caso dal Giudice in relazione alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento dannoso (Corte dei conti, Ss.Rr. 10 giugno 1987 n. 56/A).

Sulla base delle precedenti argomentazioni l’appello della Procura regionale va rigettato e va accolto quello della dr.ssa V. (Dirigente) che per l’effetto è assolta dalla domanda attrice.

Commento

I Giudici territoriali entrano nel dettaglio della fattura emessa dall’Avvocato difensore dell’ex Sindaco, con molti giudizi critici, tutti respinti in appello. La causa penale è iniziata nel 2009: inizialmente la procura penale chiese l’archiviazione dell’indagine, alla quale però si oppose la parte civile; al termine del dibattimento anche il Pubblico Ministero chiese l’assoluzione per insufficienza di prove.

Il Tribunale assolse l’allora sindaco e l’allora Dirigente del settore Urbanistica per “insussistenza del fatto. Sicuramente hanno pesato, inizialmente, giudizi di carattere politico.

I Giudici d’appello evidenziano il concetto di “colpa grave”che deve essere contraddistinto “da precisi elementi giustificanti”.

di Antonio Tirelli