Nella Delibera n. 27 del 24 marzo 2016 della Corte dei conti Piemonte, viene chiesto un parere sulle modalità previste dalla normativa vigente per le Amministrazioni che hanno necessità di assumere personale a tempo indeterminato per coprire posti vacanti in organico. La Sezione sottolinea che la normativa vigente in materia subordina l’esperimento di procedure concorsuali alla previa attivazione della procedura di mobilità tra Amministrazioni. Nello specifico, la Sezione osserva che agli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate al personale soprannumerario degli Enti di Area vasta; successivamente, a conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, le Amministrazioni possono indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria. Inoltre, la Sezione rileva che le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate “neutre” operando il principio di neutralità finanziaria, risolvendosi nel mero trasferimento di un’unità di personale tra due distinti enti e non incide sulla capacità assunzionale dell’ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti. Non trova infatti applicazione la normativa in tema di “turn over” in presenza di assunzioni per mobilità all’interno del Comparto pubblico.




