Nella Sentenza n. 195 del 30 aprile 2015 del Tar Umbria – Sezione Prima, la controversia riguarda la legittimità della selezione pubblica indetta da un Comune, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/00 e delle corrispondenti previsione statutarie e regolamentari interne, per il conferimento di incarico dirigenziale per la durata di tre anni, di direzione dell’Area Politiche sociali ed educative, da cui il ricorrente è risultato ammesso e poi escluso dal colloquio per insufficiente valutazione del curriculum. L’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio della selezione di che trattasi, avrebbe anzitutto imposto la predeterminazione
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