Corte dei conti Autonomie, Delibera n. 10 del 17 aprile 2026
Nella fattispecie in esame, la Sezione affronta una questione di particolare rilievo per i Comuni e per gli Ambiti territoriali sociali, chiarendo se la spesa di personale relativa alle assunzioni di professionalità sociali destinate al rafforzamento dei “Punti unici di accesso” possa essere esclusa dal calcolo degli spazi assunzionali. Il quesito era stato posto da Anci e riguardava, in concreto, la possibilità di non far rilevare tali assunzioni nella verifica del valore soglia previsto dall’art. 33 del Dl. n. 34/2019, quando esse siano integralmente finanziate con risorse del “Fondo per le non autosufficienze”, destinate a tale finalità dal “Piano nazionale per la non autosufficienza” e dai successivi provvedimenti di riparto. La Sezione muove da un punto fermo. In via ordinaria, la spesa di personale incide sempre sulla capacità assunzionale dell’ente, perché rappresenta una componente rigida e stabile della spesa corrente e, quindi, incide sugli equilibri complessivi di bilancio. Il Sistema introdotto dall’art. 33 del Dl. n. 34/2019, fondato sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, risponde proprio a questa logica di sostenibilità finanziaria strutturale. Accanto a questa regola generale, però, il Legislatore ha previsto una specifica deroga per le cosiddette assunzioni eterofinanziate. L’art. 57, comma 3-septies, del Dl. n. 104/2020, stabilisce infatti che non rilevano, ai fini della verifica del valore soglia, le spese di personale finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, purché tali risorse siano espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa. La neutralizzazione opera per il periodo in cui il finanziamento è effettivamente garantito e, se il finanziamento è solo parziale, vale soltanto in proporzione. È proprio in questo schema che la Sezione colloca le assunzioni di personale sociale presso gli Ats per il rafforzamento dei “Pua”. Le risorse utilizzate infatti provengono dal “Fondo per le non autosufficienze”, cioè da uno stanziamento statale vincolato. Inoltre, il Dpcm. 3 ottobre 2022 le collega espressamente all’assunzione di personale con professionalità sociale destinato ai “Punti unici di accesso”. Secondo la Sezione quindi, si tratta di risorse esterne all’Ente, specificamente finalizzate a nuove assunzioni, e per questo riconducibili alla disciplina derogatoria prevista dall’art. 57, comma 3-septies. La conclusione è netta. Le relative spese di personale possono essere escluse dal calcolo dei valori soglia previsti dall’art. 33 del Dl. n. 34/2019, ma solo entro limiti precisi. L’esclusione vale infatti soltanto nei limiti della durata e dell’ammontare del finanziamento effettivamente garantito. Non si tratta così di una sterilizzazione generale e permanente della spesa, ma di una neutralizzazione subordinata alla persistenza del vincolo di finanziamento. La Sezione aggiunge anche una condizione molto importante sul piano applicativo. Resta a carico dell’ente l’onere di dimostrare la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica spesa per nuove assunzioni. In altri termini, il Comune o l’ente coinvolto deve essere in grado di provare che quelle somme derivano effettivamente dal “Fondo per le non autosufficienze”, che sono state assegnate per quella precisa finalità e che sono state utilizzate soltanto per coprire il costo delle assunzioni considerate. Il Principio affermato dalla Delibera ha dunque una portata pratica molto rilevante. Esso evita che il sistema dei limiti assunzionali finisca per ostacolare l’attuazione di politiche pubbliche finanziate dallo Stato in settori particolarmente sensibili, come quello della non autosufficienza e dell’accesso integrato ai servizi sociali e sociosanitari. Allo stesso tempo, però, la Sezione mantiene fermo il presidio sugli equilibri finanziari, subordinando la neutralizzazione a requisiti rigorosi di vincolo, tracciabilità e certezza del finanziamento. In definitiva, la Delibera afferma che le assunzioni di personale sociale presso gli Ats per il rafforzamento dei “Pua”, se coperte con risorse del Fondo per le non autosufficienze espressamente destinate a tale scopo, non devono penalizzare la capacità assunzionale ordinaria dell’ente. Tuttavia, ciò è possibile solo se il finanziamento è effettivo, vincolato, tracciabile, e limitato al periodo in cui risulta realmente garantito.


