Nella Delibera n. 161 del 12 dicembre 2018 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco ha chiesto un parere riguardante la possibilità di scorrimento di una graduatoria concorsuale. La Sezione pur dichiarando inammissibile il quesito richiesto, tuttavia ha ribadito che l’unico limite che permane allo scorrimento della graduatoria medesima è che i posti da coprire non siano di nuova istituzione o trasformazione. Inoltre, la Sezione pone in evidenza che non sussiste un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei per il solo fatto della disponibilità di posti in organico, tuttavia l’Amministrazione deve sempre motivare le forme prescelte per il reclutamento, tenendo conto delle graduatorie vigenti. L’Amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla copertura di posti resisi vacanti o disponibili in organico, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità in bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, pronuncia n. 14/11). Infine, la Sezione precisa che ai fini del corretto uso del potere discrezionale di che trattasi, occorre anche un’attenta comparazione delle posizioni lavorative, con riferimento sia al “profilo ed alla categoria professionale”, sia “ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti da coprire e quelli messi a concorso”, ivi comprendendo il diverso statuto che si lega ai rapporti di lavoro “a tempo pieno” ed a “tempo parziale” (Corte dei Conti, Sez. controllo Umbria, Del n. 28/ 18 e n.124/13).




