Nella Sentenza n. 2450 del 17 aprile 2020 del Consiglio di Stato, una Provincia, in attuazione della Legge n. 456/2014, aveva provveduto alla riorganizzazione delle funzioni adottando apposita Delibera con la quale aveva provveduto alla ridefinizione delle risorse umane in dotazione, individuando una macro-organizzazione basata solo su alcune posizioni dirigenziali, assegnabili con il criterio dell’anzianità di servizio, e prevedendo per il rimanente personale la messa in disponibilità.
L’adozione degli atti di macro-organizzazione pubblicistici, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 165/2001, è rimessa agli Organi di indirizzo politico–amministrativo (come la fissazione delle linee fondamentali di organizzazione, l’individuazione degli Uffici di maggiore rilevanza, la determinazione delle dotazioni organiche), risultando atti presupposti alla successiva messa in disponibilità del personale, la cui accertata illegittimità è prospetticamente idonea ad incidere sui consequenziali atti gestionali.
Avverso tale provvedimento, era stato presentato ricorso da parte di uno dei Dirigenti collocati in disponibilità, il quale aveva lamentato, tra gli altri motivi di censura, la situazione di potenziale conflitto di interessi emergente, con obiettiva chiarezza, dal rilascio dei pareri ex art. 49 Tuel da parte dei Dirigenti dell’Ente, posto che la consistenza numerica dei Dirigenti locali interessati dalle misure organizzative in fieri era di tale esiguità da lasciar intuitivamente presumere che il potenziale vantaggio dell’uno, anche in termini di prefigurazione dei criteri di selezione, si risolvesse in automatico o prevedibile svantaggio dell’altro.
In proposito, i Giudici amministrativi hanno ricordato che l’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) impone che ogni deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale (non concretante atto di indirizzo) sia corredata – già in sede di elaborazione della proposta – del parere di “regolarità tecnica” ed eventualmente, in caso di incidenza diretta o riflessa su profili economico-finanziari o patrimoniali, del parere di “regolarità contabile” del responsabile del servizio di ragioneria. L’importanza di tale apporto tecnico è fatta palese:
- dal carattere obbligatorio del parere (che “deve essere richiesto”: art. 49, comma 1);
- dalla rilevanza ai fini dei “controlli interni” (cfr. art. 147-bis);
- dalla autonoma responsabilizzazione, sul piano amministrativo e contabile, dei soggetti chiamati a formularli (cfr. art. 49, comma 3);
- dalla loro attitudine condizionante (che impone, ove la Giunta e il Consiglio abbiano inteso discostarsene, un obbligo di qualificata e specifica motivazione: cfr. art. 49, comma 4);
- dalla rilevanza delle situazioni di “conflitto di interessi” (cfr. art. 6-bis della Legge n. 241/1990), che strutturano il duplice obbligo di preventiva “segnalazione” (in caso di conflitto anche solo “potenziale”) e di “astensione”.
Condizione, quest’ultima, che per i motivi sopra ricordati faceva ritenere viziata la deliberazione adottata dalla Giunta, pur trattandosi dell’approvazione di un atto di macro-organizzazione, di carattere generale e programmatico. In tale situazione, hanno affermato i Giudici, si sarebbe dovuto applicare, in difetto di altre figure di responsabili dei servizi, la regola “residuale” posta dall’art. 49, comma 2 per l’ipotesi di “mancanza” dei responsabili dei servizi (applicabile, per analogia, alla ipotesi di “astensione generalizzata”), con investitura, a fini ausiliari, del Segretario generale dell’Ente.