Nella Sentenza n. 3945/35/14 della Ctr Lazio, i Giudici si esprimono in merito alla notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità del destinatario. I Giudici hanno affermato che la notifica degli atti tributari dev’essere eseguita secondo la sequenza procedimentale descritta dall’art. 140 del Cpc., affissione dell’avviso di deposito, deposito del plico nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi e invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Tali formalità, hanno tutte carattere essenziale e, come tali, condizionano l’efficacia giuridica della notifica stessa, la mancanza di uno solo dei detti adempimenti non può considerarsi un semplice vizio ab estrinseco, con mera efficacia invalidante del processo notificatorio e quindi suscettibile di sanatoria, ma si risolve nella mancanza di un elemento essenziale ed esclude in radice che la notificazione possa ritenersi eseguita, neppure in forma viziata, giacché l’ipotesi del vizio presuppone pur sempre un procedimento completato nei suoi momenti strutturali fondamentale. Pertanto, in caso di irreperibilità del contribuente, la notifica delle cartelle di pagamento, deve essere effettuata secondo il disposto dell’art. 140 del Cpc., in caso di omissione di uno degli adempimenti, la notificazione è inesistente e non nulla, quindi insanabile. La Suprema Corte con la Sentenza n. 25079/14 aveva affermato che l’omissione di uno degli adempimenti previsti dalla norma comporta la nullità della notificazione, non già la sua inesistenza, poiché la notificazione è inesistente quando essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge.







