Atti unilaterali d’obbligo associati alla concessione ad aedificandum: vanno letti in un’ottica procedimentale

Nella Sentenza n. 2773 del 6 aprile 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che gli atti unilaterali d’obbligo associati alla concessione ad aedificandum, visto che sono propedeutici al rilascio del permesso di costruire in area priva di idonea urbanizzazione, vanno letti in un’ottica procedimentale e perciò pubblicistica, in modo che una loro eventuale nullità sia ricondotta al paradigma normativo di cui all’art. 21-septies, della Legge n. 241/1990 e verificata non guardando all’atto unilaterale d’obbligo nella sua potenziale veste negoziale quanto invece valorizzandone il profilo teleologico che lo attrae alla piattaforma provvedimentale. Peraltro, i Giudici aggiungono che il rilascio di atti unilaterali d’obbligo da parte del richiedente un titolo edilizio in area non completamente urbanizzata, per la loro natura servente ed endoprocedimentale, non collide, né con l’art. 11, della Legge n. 10/1977 (ora art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/2001), né con l’art. 28, della Legge n. 1150/1942. Non con il primo, perché esso trae fondamento dall’elemento volontaristico che sottende la stessa domanda edificatoria, altrimenti non accoglibile. Non con il secondo, perché la mancata previsione urbanistica della necessaria interposizione della pianificazione di dettaglionon elimina l’esigenza (alla quale soggiace l’impegno surrogatorio della parte privata) di portare a compimento il processo di urbanizzazione dell’area.