Corte dei conti Lombardia, Sentenza n. 104 del 23 giugno 2025
Il caso riguarda un dipendente pubblico con rapporto di lavoro esclusivo che, in un certo periodo, ha svolto attività professionale retribuita per soggetti terzi senza l’autorizzazione dell’Amministrazione. La questione riguarda la compatibilità di queste attività con il vincolo di esclusività previsto dalla legge. L’Amministrazione ha contestato la violazione richiamando l’art. 53, comma 7, del Dlgs. n. 165/2001, e l’art. 15-quater del Dlgs. n. 502/1992, che vietano ai Dirigenti Medici in regime di esclusività di svolgere attività retribuita per terzi senza autorizzazione. Secondo l’Amministrazione, l’attività era vietata e comportava l’obbligo di restituire i compensi percepiti, causando un danno erariale ai sensi dell’art. 53, comma 7-bis, del Dlgs. n. 165/2001. La difesa ha sostenuto che l’attività era saltuaria, svolta in buona fede, e che, essendo socio di Cooperative, non vi fosse incompatibilità come previsto dall’art. 61 del Tu. n. 3/1957. La Sezione ha chiarito che lo svolgimento di attività retribuita esterna da parte di un dipendente con rapporto esclusivo senza autorizzazione vìola le norme sul “Pubblico Impiego” e comporta l’obbligo di restituire i compensi, precisando altresì che la semplice qualifica di socio di Cooperativa non elimina l’incompatibilità quando si accompagnano prestazioni retribuite, come stabilito dall’art. 60 del Tu. n. 3/1957, e che non si può aggirare il divieto solo perché si è soci di una Cooperativa. È stato inoltre sottolineato che l’attività è stata svolta senza alcuna autorizzazione, violando l’art. 53, comma 7, del Dlgs. n. 165/2001. Il comportamento è stato considerato doloso, in quanto contrario a regole chiare e ben conosciute nel settore sanitario, confermato anche dalla successiva scelta del dipendente di passare al regime di non esclusività. La Sezione ha riconosciuto il danno erariale, calcolato al netto delle Imposte già trattenute, come previsto dalla giurisprudenza (ad esempio, Corte dei conti Lombardia, n. 18/2023), e ha disposto il risarcimento con rivalutazione, interessi legali, e spese del giudizio. Sull’obbligo di restituzione dei compensi percepiti per attività assolutamente incompatibili, la Sezione mantiene un orientamento diverso da quello delle Sezioni Riunite della Corte dei conti. Le Sezioni Riunite, con Sentenza n. 1/2025, hanno stabilito che l’obbligo di riversamento previsto dall’art. 53, comma 7 e 7-bis, del Dlgs. n. 165/2001, riguarda solo incarichi astrattamente autorizzabili ma svolti senza autorizzazione. La Sezione invece ritiene che l’obbligo valga anche per attività assolutamente incompatibili e non autorizzabili, per evitare che si sanzionino solo gli incarichi autorizzabili senza autorizzazione e non quelli mai autorizzabili per la loro incompatibilità. Secondo questo orientamento, è necessario applicare l’obbligo di restituzione dei compensi anche per le attività assolutamente vietate, per garantire coerenza e tutela del Principio di esclusività.


