Attività venatoria: ordinanza contingibile e urgente

Nella Sentenza n. 7 del 20 febbraio 2020 del Tar Valle d’Aosta, i Giudici affermano che pur a fronte di una disciplina settoriale che non riconosce in capo al Comune alcuna competenza in materia di attività venatoria, è applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti, come stabilita dagli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), allorquando se ne configurino i relativi presupposti. E’ pertanto legittima l’Ordinanza contingibile e urgente con la quale è istituita una zona di divieto di esercizio dell’attività venatoria. I Giudici sottolineano che la competenza in materia di caccia spetta, ai sensi della Legge n. 157/1992, allo Stato e alle Regioni, mentre nessuna competenza ordinaria è attribuita sul punto ai Comuni. Quindi, pur essendo astrattamente utilizzabile, anche nella materia de qua, lo strumento dell’Ordinanza contingibile e urgente, è comunque necessario che ne ricorrano i presupposti giustificativi in grado di supportare il legittimo esercizio di tale potere.