Nella Delibera n. 841 del 2 ottobre 2018 dell’Anac, viene chiesto un parere sulla possibilità di attribuire al Dirigente Avvocato iscritto all’Albo speciale di cui all’art. 23 della Legge n. 247/2012 anche la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L’Anac ha ritenuto inopportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli Avvocati iscritti all’Albo speciale delle Amministrazioni e degli Eti pubblici, considerando che quello di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sia un ruolo che comporta necessariamente rapporti costanti e diretti con l’Organo di vertice e con tutte le strutture dell’Amministrazione. Inoltre, alcune delle numerose attribuzioni del “Rpct” presentano profili di natura gestionale e sanzionatoria. Pertanto, sebbene il “Rpct” non svolga prettamente funzioni di amministrazione attiva nel modo tradizionalmente inteso (adozione di atti e di provvedimenti amministrativi connessi al raggiungimento dei fini istituzionali della Pubblica Amministrazione), esso svolge tuttavia importanti compiti, quali la predisposizione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione” e la verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione ivi contenute, attività che lo inducono a rapportarsi con le varie strutture dell’Amministrazione, con l’Organo di indirizzo politico e con tutti i Dirigenti dell’Ente. Inoltre, al “Rpct” spetta anche l’importante compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi dall’art. 15 del Dlgs. n. 39/2013, con capacità proprie di intervento anche sanzionatorio e che tale compito potrebbe rientrare tra quelli “di amministrazione e gestione attiva”, generando quindi un possibile vulnus al corretto svolgimento dei compiti dell’Avvocato. Per tali motivi, l’Autorità ritiene altamente inopportuno il conferimento del ruolo di “Rpct” ad un Avvocato iscritto nell’Elenco speciale.




