Nella Sentenza n. 51 del 7 gennaio 2020 del Tar Campania, i Giudici rilevano che l’esercizio dell’avvalimento può essere limitato, in circostanze particolari, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto e delle finalità dello stesso.
In particolare, ciò può avvenire quando le capacità di cui dispone un soggetto terzo e che sono necessarie all’esecuzione dell’appalto non siano trasmissibili al candidato o all’offerente, di modo che quest’ultimo può avvalersi di dette capacità solo se il soggetto terzo partecipa direttamente e personalmente all’esecuzione di tale appalto. Il contratto di avvalimento che trova una sua compiuta definizione nell’art. 89 del Dlgs. n. 50/2016 deve ritenersi “tipico”. L’autonomia contrattuale è condizionata dagli obiettivi fissati dalla norma che le parti contrattuali devono perseguire all’atto della stipula del contratto di avvalimento.
Da ciò consegue che lo schema contrattuale definito dalla norma contenuta nell’art. 89 del Dlgs. n. 50/2016 non può essere in alcun modo alterato. Infatti, è necessario che attraverso il contenuto specifico del contratto di avvalimento prescritto dal “Codice dei Contratti pubblici”, si offra alla stazione appaltante una garanzia di solidità del concorrente oltre che di corretta esecuzione dell’appalto ed in determinati casi, anche di un particolare standard di qualità dell’esecuzione dello stesso.