Nella Sentenza n. 832 del 30 maggio 2015 del Tar Sardegna, Sezione Prima, il cosiddetto “avvalimento di garanzia”, con il quale l’Impresa ausiliaria mette la propria solidità economica e finanziaria al servizio dell’aggiudicataria ausiliata, non deve rimanere astratto, cioè svincolato da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali.
Secondo i Giudici, l’avvalimento deve assicurare l’effettività dell’impegno assunto con il contratto, a tutela, sia dell’interesse pubblico che fa capo alla stazione appaltante e che potrebbe essere eluso in caso di ricorso a clausole generiche, sia delle regole di fondo dell’autonomia privata.
Nel caso del cd. “avvalimento di
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