L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla lavorazione delle Istanze di riesame in autotutela delle Comunicazioni di irregolarità trattate tramite il Canale di assistenza telematica Civis, a seguito di alcune richieste pervenute dal Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro.
L’art. 36-bis del Dpr. n. 600/1973 e l’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972, stabiliscono che il contribuente, qualora rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, possa fornire i chiarimenti necessari “entro i 30 giorni successivi al ricevimento della Comunicazione”.
Tale termine, nel caso di invio con canali telematici dell’invito contenente gli esiti della liquidazione ai soggetti di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/1998, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui l’Avviso è reso disponibile all’intermediario abilitato.
Tra i servizi disponibili sul canale Civis, quello di assistenza sulle Comunicazioni di irregolarità e sugli avvisi telematici, attivo dal 2009, consente, se dal controllo emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, di chiedere chiarimenti e il riesame della posizione, segnalando le ragioni per cui si ritiene il pagamento non dovuto. Se le ragioni sono fondate, l’utente ottiene la rideterminazione della pretesa tributaria e la correzione della Comunicazione di irregolarità.
I dubbi espressi dagli Intermediari riguardano in particolare gli effetti della presentazione dell’Istanza di riesame, tramite il canale Civis, sotto il profilo dell’applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui questa sia inviata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione ovvero successivamente.
Il trattamento ordinariamente effettuato dagli Uffici dell’Agenzia nella lavorazione di tali Istanze prescinde dal canale di presentazione (Ufficio o Civis) ed è conforme alle indicazioni riportate nelle disposizioni normative di riferimento. L’Agenzia richiama, al riguardo, l’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 462/1997, da cui si evince che il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione d’irregolarità rappresenta il fondamentale presupposto per beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo e degli interessi, che sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della Comunicazione.
Peraltro, i predetti benefici permangono anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con lieve ritardo (non superiore a 7 giorni) rispetto al termine sopra richiamato, per effetto di quanto previsto dall’art. 15-ter, commi 3 e 4, del Dpr. n. 602/1973.
Di conseguenza, hanno diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di sanzione e interessi i contribuenti che provvedono tempestivamente al pagamento di quanto richiesto con la Comunicazione d’irregolarità (entro quindi 37 giorni dal ricevimento della comunicazione).
Per i contribuenti che forniscono i chiarimenti necessari per rideterminare correttamente gli esiti della liquidazione, è necessario distinguere se l’Istanza di riesame in autotutela viene trasmessa tramite Civis all’Agenzia entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione oppure oltre tale termine. Nel caso di presentazione dell’Istanza entro detto termine, se a seguito dell’Istruttoria:
- la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’Ufficio dell’Agenzia procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
- la richiesta viene accolta parzialmente, l’Ufficio dell’Agenzia procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della Comunicazione, con l’effetto che, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 462/1997, dal ricevimento della Comunicazione “definitiva” – contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute – decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (30 giorni). Il contribuente pertanto beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua;
- la richiesta viene respinta, l’Ufficio conferma le irregolarità. In tal caso, come già detto, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione), il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme.
Nel caso in cui l’Istanza in autotutela è inviata oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, se a seguito dell’esame istruttorio:
- la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’Ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della Comunicazione;
- la richiesta viene accolta parzialmente, l’Ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della Comunicazione. Il contribuente tuttavia non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue;
- la richiesta viene respinta, l’Ufficio conferma le irregolarità. Anche in tal caso il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.
L’Agenzia ha ricordato che, ai fini dell’individuazione della data di presentazione dell’Istanza di riesame, si fa riferimento a quella riportata nella ricevuta telematica rilasciata dal Sistema Civis.
Una volta generata tale ricevuta di presentazione, la richiesta sarà conclusa come di consueto tramite la procedura stessa e non occorre procedere all’invio di ulteriori Pec, e-mail, etc…, le quali, anzi rischiano di rallentare l’operatività degli Uffici addetti alle lavorazioni senza generare alcun beneficio.
Il problema, su cui l’Agenzia non interviene, è che spesso in prossimità della scadenza dei 30 giorni – o dei 37 che siano – l’Ufficio non risponde all’Istanza inviata tramite il Canale Civis dal contribuente, per cui in quel caso sorge il dubbio sul comportamento da adottare, sia per evitare il pagamento almeno fino a che non si conosce il parere dell’Agenzia, ma anche per evitare di subire la sanzione piena, anche perché provare a quel punto a contattare l’Ufficio stesso o direttamente o tramite il call center è impresa quanto mai ardua, per cui non resta, prudenzialmente, che inviare una Pec.
L’Agenzia sottolinea che il Canale Civis consente l’allegazione di documenti a supporto di quei processi operativi per i quali l’Amministrazione ha necessità di acquisire direttamente dai contribuenti la documentazione altrimenti non acquisibile. Tale funzionalità è infatti disponibile in particolare per il Servizio di presentazione dei documenti per il controllo formale di cui all’art. 36-ter del Dpr. n. 600/1973 e per il Servizio di assistenza sulle Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, di cui all’art. 1, commi 634 e seguenti della Legge n. 190/2014.
Diversamente, per quanto attiene all’attività di assistenza sulle Comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle relative cartelle di pagamento, il contribuente non deve in via generale allegare alcun documento. Il trattamento automatizzato delle Dichiarazioni consiste infatti nella liquidazione “sulla base dei dati e degli elementi che sono direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli presenti in Anagrafe tributaria”.
Al contribuente, con la Comunicazione di irregolarità, viene chiesto di fornire gli eventuali chiarimenti in relazione a dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Amministrazione. A tale scopo, Civis permette all’utente di inserire le motivazioni dell’Istanza di autotutela in un apposito spazio (corrispondente a circa una pagina – 3000 caratteri).
Nei residuali casi in cui l’Ufficio abbia esigenza di effettuare approfondimenti su specifici documenti seguirà le indicazioni già fornite sul punto (vedasi Circolare n. 47/E del 2009); l’operatore contatta l’utente per la trasmissione della necessaria documentazione via e-mail, utilizzando l’apposita casella funzionale dedicata all’interlocuzione Civis e attivata in ogni Ufficio territoriale. Qualora, in casi eccezionali, si renda invece indispensabile rimandare il trattamento della richiesta di assistenza presso uno Sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate, sarà cura dell’Ufficio locale fissare l’appuntamento presso l’Ufficio prescelto dall’utente, dandone notizia all’Ufficio destinatario.
Resta inteso – precisa l’Agenzia – che il ricorso a tale modalità operativa, considerata la perdurante emergenza pandemica e l’esigenza di limitare l’accesso fisico agli Uffici, andrà valutato con particolare attenzione.




