Avviso di recupero crediti d’imposta illegittimamente compensati: per la Cassazione sono impugnabili

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9420 del 30 aprile 2014, ha chiarito che, in materia di contenzioso tributario, gli avvisi di recupero di crediti d’imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tali, sono impugnabili davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 19, del Dlgs. n. 546/92. Secondo i Giudici, quanto sopra vale anche per gli avvisi emessi anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 311/04, con la quale è stato specificamente individuato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione.
In base a quanto sopra esposto, essendo evidente che la norma che accorda un credito d’imposta contribuisce a definire l’entità della somma concretamente dovuta dal contribuente, non è stato ritenuto censurabile il fatto che il diniego o la revoca del credito implicano anch’essi accertamento della debenza del Tributo.
Sulla base della ratio della disposizione, la Corte ha interpretato in modo estensivo l’art. 15, del Dpr. n. 602/73, relativo alla riscossione degli accertamenti non ancora divenuti definitivi, inserendo tra gli atti per i quali possono essere emessi ruoli provvisori anche gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta.
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