Avvocati degli Enti pubblici

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5878 del 3 luglio 2024

Nella fattispecie in esame, una Regione ha impugnato la Sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso degli Avvocati dell’Ufficio legale regionale contro una Circolare che estendeva l’obbligo di rilevazione automatica delle presenze a tutto il personale dipendente, inclusi gli Avvocati. Il Provvedimento era stato contestato perché l’uso del badge veniva considerato incompatibile con l’indipendenza e l’autonomia professionale degli avvocati della Regione. I Giudici osservano che l’Avvocatura degli Enti pubblici è un’entità autonoma all’interno della Struttura amministrativa, al fine di garantire la libertà nell’esercizio della professione. Tuttavia, gli Avvocati della Regione in questione hanno un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente. Mentre le attività svolte fuori dagli Uffici giudiziari vengono riscontrate tramite autodichiarazioni, non c’è motivo per cui gli Avvocati non debbano timbrare all’ingresso e all’uscita dagli Uffici comunali. Questa modalità di controllo non compromette la libertà di patrocinio, ma è una conseguenza del loro status di dipendenti pubblici soggetti al controllo del datore di lavoro. Questa conclusione è stata confermata dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 2434/2016, che ha dichiarato che, “con tali Provvedimenti non si realizza un’ingerenza gerarchica nell’esercizio intrinseco della prestazione d’opera intellettuale propria della Professione forense, ma si sottopone l’attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con l’organizzazione amministrativa dell’Ente stesso”. La Sentenza n. 5538/2018 ha inoltre sottolineato che il controllo tramite badge è compatibile con l’imprevedibilità e la dinamicità della professione legale, garantendo flessibilità per le esigenze di servizio esterno. Analizzando il Regolamento n. 12/2011, esso fa riferimento all’art. 17, comma 5, lett. a) del Dlgs. n. 66/2003, che esclude alcune norme sul controllo dell’orario di lavoro per attività non misurabili o predeterminate, ma nessuna di queste norme riguarda il controllo delle presenze tramite badge. L’art. 47 del Dpr. n. 445/2000 autorizza l’autocertificazione, utilizzata dagli Avvocati della Regione per i servizi esterni. In conclusione, non vi è mai stato alcun valido supporto normativo per sostenere che l’uso del badge all’ingresso e all’uscita dall’Ufficio leda l’autonomia degli Avvocati degli Enti pubblici. La recente abrogazione del Regolamento n. 12/2011 non cambia questa interpretazione, che rimane valida finché il Regolamento è stato in vigore.

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