Nella Delibera n. 108 del 25giugno 2021 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco ha chiesto un parere riguardante l’art. 9, comma 6, del Dl. n. 90/2014, concernente i compensi professionali previsti per il personale della Avvocatura comunale interna, il quale prevede che “in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013”.
In particolare, viene chiesto se, nell’ipotesi in cui nell’anno 2013 non sia stato determinato lo stanziamento di cui all’art. 9, comma 6, del Dl. n. 90/2014 in quanto in quell’anno, pur essendo stata istituita, non era ancora operativa l’Avvocatura comunale interna, in che modo lo stesso debba essere determinato. In proposito, riguardo alla quantificazione del parametro di riferimento, in assenza dello stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge, la Sezione richiama l’orientamento espresso di recente nella Delibera n. 131/2021 della Corte dei conti Veneto, che in linea con l’orientamento precedentemente espresso da altre Sezioni regionali ha chiarito che “l’assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell’anno di riferimento (2013) non possa giustificare il diniego del diritto alla corresponsione del compenso professionale in esame”.
In particolare, nel merito della questione, la Sezione veneta ha avuto modo di osservare che “Per quanto concerne la quantificazione del parametro di riferimento, in assenza dello stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge, si evidenzia l’orientamento espresso nelle citate Deliberazioni della Sezione regionale di controllo Sardegna n. 118/2016 e della Sezione regionale di controllo Piemonte n. 20/2018, secondo le quali, trattandosi di scelta rimessa all’esclusiva discrezionalità valutativa dell’Ente, spetta esclusivamente a quest’ultimo l’autonoma e prudenziale individuazione dei criteri oggettivi da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell’ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili”. Relativamente, poi, al corretto procedimento contabile per l’impegno e la liquidazione dei compensi all’avvocatura comunale, la Sezione si limita a precisare, richiamandosi all’applicazione dei principi contabili e della disciplina dell’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, nonché alle norme del Tuel che regolamentano i procedimenti di spesa, che l’imputazione delle spese deve avvenire in conformità al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, ricordando altresì quanto previsto al principio contabile § 5.2 contenuto nell’Allegato citato: “Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all’Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all’ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali”.




