È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 il Decreto 24 ottobre 2025, recante “Individuazione delle modalità di assegnazione per la realizzazione degli Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche negli Edifici pubblici ospitanti Scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado”.
Con il Decreto vengono stanziati 18,69 milioni di Euro per finanziare Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli Edifici scolastici pubblici che ospitano Scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.
L’Intervento si inserisce tra le priorità politiche del Ministero per il 2025, nell’ambito del processo di riqualificazione del Patrimonio edilizio scolastico, con particolare attenzione ai diritti delle persone con disabilità e all’accessibilità degli ambienti di apprendimento.
Il Decreto mette a disposizione una dotazione complessiva di 18.689.726,62 Euro, derivante da fondi 2025 e da residui 2024 di diversi capitoli di bilancio del Ministero, in gran parte già destinati a sicurezza nelle Scuole e ad “altre motivate esigenze” connesse al diritto allo studio.
Queste risorse saranno gestite dalla Direzione generale per l’Edilizia scolastica, le Risorse, e il Supporto alle Istituzioni scolastiche, incaricata di:
- pubblicare uno o più Avvisi pubblici per la selezione dei Progetti;
- assegnare i finanziamenti agli Enti Locali;
- disporre eventuali revoche in caso di inadempienze.
Possono accedere ai finanziamenti gli Enti Locali proprietari o gestori di Edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ai sensi della Legge n. 23/1996 (quindi, in primis Comuni, Province, Città metropolitane).
Sono ammissibili solo interventi su:
- Edifici scolastici pubblici che ospitano Scuole statali o paritarie;
- esclusi gli Edifici privati, anche se locati a uso scolastico.
Le risorse saranno trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli Enti beneficiari.
Gli Interventi devono essere finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto della normativa tecnica vigente (Dpr. 24 luglio 1996, n. 503 – barriere architettoniche in Edifici, spazi e Servizi pubblici; Dm. 14 giugno 1989, n. 236 – accessibilità, adattabilità e visitabilità degli Edifici, ai fini del superamento delle barriere; art. 82 del Dpr. 6 giugno 2001, n. 380 – “Testo unico Edilizia”).
Si tratta quindi di Opere quali rampe, ascensori, adeguamento di percorsi, servizi igienici accessibili, adeguamento di ingressi, percorsi interni ed esterni, ecc., purché chiaramente riconducibili all’abbattimento delle barriere secondo la normativa tecnica.
La concreta attuazione avverrà tramite Avvisi pubblici nazionali pubblicati sul sito del Ministero.
Gli Avvisi definiranno in dettaglio:
- modalità e termini per la presentazione delle domande;
- requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti;
- cause di esclusione;
- criteri di valutazione e eventuali premialità (es. gravità delle situazioni, urgenza degli Interventi, livello di servizio scolastico interessato, coerenza con gli standard di accessibilità);
- tipologie di costi finanziabili, entità massima dei contributi e massimali per voce di spesa;
- il cronoprogramma degli Interventi (tempi di progettazione, affidamento lavori, esecuzione);
- le modalità di rendicontazione e di monitoraggio.
Sulla base degli Avvisi, la Direzione generale formerà una o più graduatorie di Progetti finanziabili.
Gli Interventi dovranno essere monitorati secondo le regole previste dal Dlgs. n. 229/2011 sul monitoraggio delle Opere pubbliche e dalla relativa disciplina attuativa (Decreto Mef 26 febbraio 2013).
Il Decreto prevede:
- definizione di Linee-guida ministeriali per la rendicontazione;
- obbligo per gli Enti beneficiari di aggiornare costantemente la cosiddetta “Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica”;
- controlli in loco da parte del Ministero, per verificare lo stato reale degli Interventi e la corretta utilizzazione dei fondi.
La Direzione generale è tenuta a revocare, in tutto o in parte, il finanziamento nei casi di:
- mancato rispetto dei termini previsti dagli avvisi (es. ritardo nell’avvio o nella conclusione dei lavori);
- omessa o incompleta rendicontazione delle spese;
- doppio finanziamento per le stesse voci di spesa (intervento già coperto da altri contributi per lo stesso oggetto);
- altre ipotesi che saranno specificate negli avvisi.
In caso di revoca:
- le somme già erogate devono essere restituite all’entrata del bilancio dello Stato;
- le economie di gara non possono essere utilizzate liberamente dagli Enti Locali, ma solo – nei limiti dell’art. 120 del Dlgs. n. 36/2023 – previa autorizzazione del Ministero.
Il Decreto prevede infine che, in presenza di:
- ulteriori stanziamenti,
- residui,
- economie di gara non riutilizzate,
- revoche o rinunce,
la Direzione generale possa procedere allo scorrimento delle graduatorie formate con gli Avvisi, finanziando ulteriori Progetti già valutati e ammessi ma non coperti nella prima fase.




