Tar Puglia, Sentenza 3 settembre 2014, n, 1058
Un Consigliere comunale ha impugnato una Deliberazione di Consiglio recante l’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2012, sul presupposto che siano state violate le prerogative consiliari. Il ricorrente lamenta la mancata tempestiva acquisizione in atti della documentazione utile nel termine di 20 giorni prima della seduta consiliare (art. 227, comma 2, del Tuel), convocata nel caso specifico dal Prefetto per inosservanza del termine del 30 aprile.
La documentazione inerente il rendiconto di gestione 2012 è stata messa a disposizione dei Consiglieri comunali soltanto nella data di convocazione del Consiglio comunale, solo 7 giorni prima della data fissata per la seduta, nella quale poi è effettivamente stato approvato il rendiconto.
L’Amministrazione comunale sostiene che il predetto termine di 20 giorni non andava osservato nella presente fattispecie, essendo destinato a valere solo in ipotesi di approvazione del rendiconto nei termini di legge e non già di approvazione oltre tale termine, su diffida del Prefetto, come nel caso in esame.
Secondo i Magistrati non emerge, dal combinato disposto degli artt. 227, comma 2-bis e 142, comma 2 del Tuel, che disciplina la procedura straordinaria di approvazione del rendiconto di gestione in ipotesi patologica, alcuna deroga al termine in questione.
I Giudici, pertanto, hanno statuito che la mancata tempestiva acquisizione in atti della documentazione utile, nel termine di 20 giorni prima della seduta fissata, determina l’annullamento della Deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione.
di Carolina Vallini






