Bilancio: condizioni per l’incremento del “Fondo per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi”

Nella Delibera n. 256 del 26 settembre 2016 della Corte dei conti Lombardia, la richiesta di parere riguarda la possibilità di iscrivere nel bilancio di previsione delle quote relative all’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare in apposito “Fondo per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi” anche se gli stessi non siano stati definitivamente incassati ed accertati. La questione si pone soltanto quando, in seguito a convenzioni, atti unilaterali d’obbligo o altri accordi comunque denominati, il soggetto attuatore di interventi edilizi/urbanistici realizza opere di urbanizzazione secondaria (a scomputo), ovvero ceda aree standard (per realizzare opere di urbanizzazione secondarie) in luogo della loro monetizzazione, ed il Comune non abbia ulteriori introiti derivante da oneri di urbanizzazione secondaria ovvero da monetizzazione di aree perché la dotazione del Fondo previsto dalla Lr. n. 12/05 possa raggiungere almeno l’8% del valore complessivo degli oneri di urbanizzazione secondarie e delle cessioni delle aree standard, secondo i parametri di quantificazione dettati dalla legge regionale.
Nel caso in cui l’Ente versi nella situazione appena rappresentata, il “Fondo” stesso può (anzi deve) essere incrementato con risorse che il Comune avrebbe potuto utilizzare per realizzare le suddette opere (con l’esclusione di mutui, dell’avanzo vincolato per legge ed altre risorse comunque vincolate per determinate spese). L’incremento del “Fondo”, nel bilancio, dovrà avvenire quando le opere realizzate dal privato saranno consegnate al Comune, ovvero nel caso di inadempimento del privato, quando saranno incassati gli introiti della fideiussione che garantisce le obbligazioni della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo.
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