Bilancio consolidato: quando è prevista l’esclusione per indisponibilità dati

La Corte dei conti ha ribadito che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, è importante una puntuale programmazione delle fasi

Ai fini della redazione del bilancio consolidato dell’Ente Locale. è importante una puntuale programmazione delle fasi che conducono alla predisposizione del bilancio stesso. Tale programmazione permette di avere a disposizione tempi confacenti per interagire ed interloquire con tutti gli organismi inclusi nell’area di consolidamento evitando l’impossibilità di reperire le informazioni necessarie e senza incorrere in spese sproporzionate.

Tale concetto è stato ribadito dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con Deliberazione n. 3/2024/Par, che richiama il punto 3.1, lett. b), dell’Allegato 4/4, del Dlgs. n. 118/2011, confermando che gli Enti e le Società che compongono il “Gruppo Amministrazione pubblica” possono essere esclusi dal perimetro di consolidamento solo nei casi in cui vi è impossibilità di reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. Questi casi sono da ritenersi estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria come, ad esempio, terremoti, alluvioni e altre calamità naturali.

La Deliberazione sopra richiamata conferma dunque che non è ammessa l’interpretazione, né analogica e né estensiva, del Principio contabile 4/4 dei casi e dell’impossibilità che giustificano l’esclusione.