Nella Delibera n. 42 del 12 aprile 2016 della Corte dei conti Piemonte, un Sindaco chiede se il Comune possa iscrivere le entrate per trasferimento dal Consorzio Bim (Bacino imbrifero montano) al quale aderisce, al Titolo II del bilancio armonizzato, destinandole ai finanziamento di spese correnti per “favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni”.
La Sezione rileva che non è rinvenibile nella normativa di disciplina dei Bim un dato testuale che preveda una specificazione ulteriore rispetto al vincolo di destinazione all’esclusivo soddisfacimento “del progresso economico e sociale delle popolazioni” appartenenti al Bim. L’unica previsione vincolistica contenuta nella Legge n. 1377/56 in merito alla destinazione in conto capitale delle somme in discorso è riconoscibile nell’art. 1, comma 14, laddove tra i possibili impieghi del fondo siano previsti quelli a favore di “opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato”.




