Bilancio di previsione 2015: le Province che l’hanno approvato prima della conversione del “Dl. Enti Locali” non devono redigerne un altro

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha fornito con la Nota Prot. 69301 del 10 settembre 2015 dei chiarimenti in materia di bilancio di previsione 2015.

Il Dipartimento era stato sollecitato dall’Anci lo scorso 7 agosto 2015 a chiarire se l’applicazione dell’art. 1-ter del Dl. n. 78/15 (“Decreto Enti Locali”) comportasse l’onere di redigere un nuovo bilancio di previsione per le Province e le Città metropolitane che lo hanno approvato prima del 15 agosto 2015, data di entrata in vigore della Legge di conversione del citato Decreto.

Ricordiamo che l’art. 1-ter prevede che gli Enti di area vasta predispongano per quest’anno (eccezionalmente) il bilancio riferito alla sola annualità 2015, anziché ad almeno un triennio come previsto dall’art. 162 del Tuel.

In proposito, la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito che non sussiste l’obbligo, per gli Enti che si sono mossi in anticipo rispetto alla scadenza del 30 settembre 2015, di redigere un nuovo bilancio.